Statuto della

Fondazione Opificium

Ad iniziativa del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, nell’ambito dei compiti per la valorizzazione delle conoscenze culturali e competenze professionali degli iscritti, al fine di migliorare la tutela della clientela, è istituita, ai sensi dell’articolo 14 e seguenti del Codice Civile, la Fondazione denominata:

“FONDAZIONE OPIFICIUM – Osservatorio dei Periti Industriali su Formazione, Industria, Cultura d’impresa, Università, Management”(in breve “FONDAZIONE OPIFICIUM”).
Il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati assume la veste di Fondatore.

La sede della Fondazione è fissata in Roma.
Spetta al Consiglio di Amministrazione di deliberare circa il trasferimento della sede o l’apertura di secondarie e filiali su richiesta di un Ordine o aggregazione di Ordini locali.

La Fondazione non ha fine di lucro è apolitica e aconfessionale.

La Fondazione ha lo scopo di promuovere, coordinare e sviluppare ricerche, pubblicazioni, attività di formazione, studi e convegni in campo tecnico, giuridico, economico e sociale d’interesse della professione di Perito Industriale e per la formazione ed informazione permanente dei Periti Industriali, nonché per accrescere e valorizzare l’interesse pubblico alle problematiche della sicurezza e dell’ambiente.
In particolare, la Fondazione si propone di:
a) sostenere e sviluppare iniziative volte alla promozione, alla diffusione di una moderna cultura tecnica, nei suoi aspetti di conoscenze e apprendimenti scientifici e di applicazioni;
b) indirizzare, promuovere e curare le attività di formazione e di aggiornamento dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati e in generale del comparto della professione tecnico-ingegneristica, direttamente o tramite l’Ordine Professionale o altre forme associative;
c) promuovere e realizzare studi e ricerche nel campo scientifico, tecnico, giuridico, economico e sociale, finalizzate particolarmente alla professione di Perito Industriale;
d) sostenere e sviluppare iniziative volte all’accrescimento della cultura professionale e, in via mediata, dell’immagine della professione;
e) collaborare con il mondo universitario, produttivo e con le altre istituzioni culturali e scientifiche al fine di creare e sviluppare continue sinergie utili alle attività della Fondazione, anche con l’organizzazione e la gestione di attività di “training”, tirocini, “stages”.
Per il conseguimento del proprio scopo, la Fondazione potrà:
a) effettuare ricerche e studi, sia su temi di più generale interesse per la professione, sia su singoli problemi o questioni prospettate dagli Ordini Provinciali dei Periti Industriali, da singoli professionisti, da qualificati operatori economici, da studiosi;
b) realizzare studi e ricerche storiche, curare la conservazione di documenti, libri e raccolte;
c) pubblicare, in tutto o in parte, i risultati delle attività di ricerca o di singoli studi;
d) pubblicare e distribuire riviste e periodici di interesse professionale nel rispetto e con i limiti di cui alla legge 5 agosto 1981 n. 416, così come modificata dalla legge 7 marzo 2001 n. 62 e delle norme in materia;
e) istituire ed organizzare scuole di perfezionamento e specializzazione, svolgere corsi, anche di insegnamento superiore, seminari e altre attività per la formazione e l’aggiornamento professionale nelle materie tecniche, giuridiche, economiche, gestionali e sociali;
f) organizzare convegni, dibattiti, conferenze, giornate di studio, nazionali ed
internazionali;
g) assumere incarichi per lo svolgimento di ricerche di interesse collettivo nei settori sopra indicati;
h) organizzare missioni di studio e di ricerca in altri paesi nonché partecipare ad iniziative dello stesso tipo con altre istituzioni italiane ed estere.
i) sviluppare rapporti di collaborazione con amministrazioni centrali e locali, con università statali e private, italiane od estere, con altre istituzioni culturali, con enti e, in genere, organismi pubblici o privati, italiani od esteri;
l) promuovere, istituire e mettere a concorso borse di studio e di ricerca e premi anche giornalistici per l’Italia e per l’estero anche a favore di studiosi desiderosi di perfezionare la conoscenza delle materie sopra indicate, ovvero di effettuare ricerche originali;
m) istituire ed organizzare centri studi, gruppi di lavoro, commissioni di studio, sia in sede centrale e sia in altre sedi sul territorio nazionale ed internazionale.
Tutte le attività di cui sopra potranno essere effettuate anche per mezzo o con l’ausilio di strumenti elettronici telematici.
Per lo svolgimento delle attività suddette e quindi in via strumentale alla realizzazione del proprio scopo, la Fondazione, raccogliendo anche le proposte dell’Ente Fondatore potrà:
– richiedere ed utilizzare contributi, finanziamenti o altre erogazioni di ogni tipo e natura sia privati che pubblici;
– concludere accordi e convenzioni, contratti per prestazioni di servizio, conferire incarichi, acquisire e cedere diritti relativi a opere dell’ingegno, beni e diritti di qualsiasi natura;
– acquisire partecipazioni in società ed altri organismi italiani od esteri, partecipare ad associazioni, consorzi od altre organizzazioni.
Per il miglior conseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà porre in essere tutte quelle iniziative e quegli atti, anche ad oggetto patrimoniale ad efficacia dispositiva, che risultino utili od opportuni.

La durata della Fondazione è stabilita a tempo indeterminato.

Il Patrimonio iniziale della Fondazione è inizialmente costituito da beni mobili e denaro, del valore complessivo di euro 155.000,00 (centocinquantacinquemila virgola zero zero), come indicato nell’atto costitutivo della Fondazione medesima, ad essa già destinati dall’ Ente Fondatore, con il quale sarà definito un regime convenzionale di fruizione dei beni mobili.
Esso verrà aumentato ed alimentato con contributi pubblici o di organismi
sovranazionali e internazionali, di privati, erogazioni e donazioni, liberalità in genere, istituzioni di erede, legati e lasciti, da beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, ovverosia, in genere da contributi di quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento, nonché da eventuali residui attivi della gestione.
La Fondazione destinerà altresì al conseguimento dei suoi scopi le rendite del suo patrimonio secondo i criteri e le modalità che saranno definite dal Consiglio di Amministrazione, che avrà cura al riguardo di elaborare una programmazione annuale e pluriennale delle erogazioni.
Il Consiglio di Amministrazione provvederà inoltre ad investire, nel modo che riterrà più sicuro e redditizio, il patrimonio stesso, nonché qualsiasi altro provento, incremento patrimoniale ed eventuali risorse derivanti da servizi svolti, comunque conseguiti.
L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio verrà predisposto il bilancio consuntivo e prima dell’inizio di quello successivo, verrà predisposto quello preventivo. Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio è approvato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, e informativa all’Ente Fondatore, di norma entro il 30 aprile dell’ anno successivo; il bilancio preventivo è approvato di norma entro il 31 ottobre dell’anno precedente e trasmesso contestualmente all’ente fondatore.
Ove particolari ed eccezionali ragioni lo richiedano i suddetti termini possono essere prorogati per non più di due mesi, a discrezione del Presidente.

Fondatore, con le prerogative, facoltà e poteri di cui oltre, è il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati.
Nell’atto costitutivo o con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere
conferita, ad Enti o persone che svolgono od abbiamo svolto un ruolo di sostegno
particolarmente rilevante per la fondazione e le sue iniziative, la qualifica di Sostenitore.

Sono organi della Fondazione:
a. il Presidente;
b. il Consiglio di Amministrazione;
c. il Comitato Scientifico;
d. l’Organo di Controllo – il Collegio dei Revisori o Revisore unico.

Il Presidente della Fondazione viene nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri e designato dal Fondatore.
La carica di Presidente della Fondazione è incompatibile con quella di Presidente, Vice Presidente e di Consigliere Segretario del Consiglio Nazionale dei Periti industriali e dei Periti Industriali.
Al Presidente spettano la rappresentanza legale e la firma della Fondazione di fronte ai terzi, in giudizio e nei rapporti con le Pubbliche Autorità.
Egli svolge inoltre le seguenti azioni:
a) promuove e regola l’attività della Fondazione;
b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
c) propone al Consiglio di Amministrazione i membri del Comitato Scientifico;
d) convoca e presiede il Comitato Scientifico;
e) formula proposte di delibera da sottoporre al Consiglio;
f) predispone le Relazioni sulla politica culturale, i programmi e le attività realizzate dalla Fondazione;
g) attua gli indirizzi stabiliti dal Consiglio;
h) dispone eventuali provvedimenti d’urgenza, salvo, ove occorra, la ratifica da parte del Consiglio;
i) cura l’osservanza dello Statuto e ne propone la riforma qualora si renda necessario dandone avviso all’Ente Fondatore;
l) il Presidente può nominare procuratori per il compimento di singoli atti o di intere categorie di atti, previa conforme delibera del Consiglio.
m) può avvalersi di consulenti esterni, anche a titolo oneroso.

Il Fondatore potrà nominare un Presidente Onorario senza compiti operativi.

Il Consiglio di Amministrazione è effettivamente composto da un numero dispari di Consiglieri, da un minimo di tre ad un massimo di 9 membri.
I membri sono nominati dall’Ente Fondatore nell’ambito degli iscritti negli albi degli Ordini provinciali della categoria.
La carica di componente del Consiglio di Amministrazione non è incompatibile con quella di Consigliere Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati salve le medesime incompatibilità previste all’art. 9.
Venendo a mancare, per decorrenza del termine di durata o per altro motivo, uno o più consiglieri, il Fondatore provvede a reintegrare il Consiglio con apposita nomina.
Tra i membri del Consiglio di Amministrazione è nominato, su proposta del Presidente, un Vicepresidente che ha funzioni vicarie del Presidente. Per la prima volta il Vicepresidente è nominato su proposta del Fondatore.
I membri del Consiglio durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. Il loro mandato scade comunque al momento in cui scade il mandato del Consiglio dell’Ente Fondatore.
Spettano al Consiglio di Amministrazione i poteri per la gestione dell’ ente e per il compimento di qualsiasi atto di ordinaria o straordinaria amministrazione nell’ambito degli scopi della Fondazione.
In particolare spetta al Consiglio:
a) deliberare gli indirizzi dell’attività della Fondazione, approvare i programmi della sua attività su proposta del Presidente;
b) approvare eventuali Regolamenti;
c) approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo;
d) deliberare l’accettazione di eredità, donazioni, lasciti, sussidi, contributi ed elargizioni, in genere, destinati alla Fondazione;
e) autorizzare la partecipazione della Fondazione a consorzi ed altre strutture
associative con altri enti, pubblici o privati, organismi, persone fisiche o giuridiche;
f) deliberare le richieste di contributi e finanziamenti;
g) deliberare l’istituzione di borse di studio, premi e contributi per attività di studio e ricerca;
h) nominare il Presidente;
i) nominare, su proposta del Presidente, il Vicepresidente;
l) nominare, su proposta del Presidente,qualora ritenuto necessario, il Direttore;
m) nominare, su proposta del Presidente, i membri del Comitato Scientifico;
n) revocare, su proposta del Presidente, i membri del Comitato Scientifico;
o) deliberare eventuali modifiche dello Statuto, che devono comunque essere
preventivamente approvate dal Fondatore.
Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri, ad uno o più dei suoi membri, anche disgiuntamente, con esclusione però di quelli attinenti alle modifiche statutarie, all’approvazione dei Regolamenti e dei bilanci, ed alle nomine di cariche statutarie.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può affidare a taluno dei membri del Consiglio di Amministrazione particolari incarichi.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma in seduta ordinaria almeno due volte l’anno e comunque ogni volta che sia convocato dal Presidente o ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi membri.
Il Presidente deve comunque convocare una riunione del Consiglio entro il mese di aprile ed una entro il mese di ottobre per gli adempimenti di cui all’articolo 6, salvo quanto previsto dall’ultimo periodo di tale articolo nel qual caso la riunione dovrà essere convocata entro il nuovo termine.
Il Presidente deve altresì provvedere alla convocazione entro trenta giorni dalla richiesta scritta da parte della maggioranza dei consiglieri.
La convocazione è effettuata a mezzo avviso contenente l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti all’ordine del giorno; l’avviso va comunicato agli aventi diritto almeno 8 giorni prima della riunione a mezzo pec o e-mail con ricevuta di ricezione. Di urgenza la convocazione può essere fatta, almeno due giorni prima con pec o e-mail con ricevuta di ricezione.
Anche in assenza delle predette formalità di convocazione il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di tutti i suoi componenti.
Il Presidente potrà invitare a partecipare, senza alcun potere deliberativo, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, in relazione agli argomenti da trattare, alcuni o tutti i componenti del Comitato Scientifico nonché persone estranee alla Fondazione.
Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, in caso di approvazione dei bilanci, dovrà partecipare l’organo di revisione. Le riunioni sono regolarmente costituite e le delibere validamente assunte con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri.
In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente ovvero del Vicepresidente o di chi presiederà la riunione.
E’ ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenza o per video-conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e che ognuno possa ricevere, trasmettere o visionare documenti, in presenza di tali requisiti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente. Il verbale della riunione è preparato dal segretario, nominato dal Presidente all’inizio della riunione, e sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, può nominare il Direttore che collabora con il Presidente ed esercita le funzioni che gli vengono attribuite dal Presidente.
In particolare:
– organizza, coordina ed indirizza dei collaboratori e degli uffici della Fondazione;
– coordina e controlla l’attività degli studiosi e ricercatori che beneficiano di contributi o borse di studio della Fondazione;
– supporta l’attività del Comitato Scientifico;
– partecipa alle sedute degli organi della Fondazione.

Il Comitato Scientifico è composto da un massimo di 11 membri nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, in ragione della elevata reputazione goduta e dei risultati conseguiti nell’esercizio di attività professionali, culturali e scientifiche. I membri del Comitato Scientifico, per la loro esperienza e le alte qualità intellettuali, costituiranno un costante punto di riferimento per le proposte e per l’attuazione delle attività culturali e scientifiche della Fondazione.
Il Comitato, pertanto, su sollecitazione o richiesta degli altri organi della Fondazione, raccogliendo anche le proposte dell’Ente Fondatore, potrà fornire indicazioni e pareri sulle attività culturali da realizzare. Il Comitato proporrà ogni anno un programma delle iniziative che la Fondazione potrà svolgere.
Il Comitato, inoltre, avrà il compito di consentire un costante collegamento, alle iniziative della Fondazione e le voci più accreditate ed autorevoli del mondo della cultura, dell’esperienza professionale, accademico ed imprenditoriale nei vari settori di riferimento.
I componenti il Comitato Scientifico durano in carica cinque anni e, comunque, fino a revoca e possono essere rinominati. Il loro mandato scade comunque al momento in cui scade il mandato del Consiglio dell’Ente Fondatore.

L’Organo di controllo può essere composto da uno o da tre membri, nominati dal Fondatore; dura in carica tre anni e può essere rinominato.
Il Fondatore, in caso di organo di controllo collegiale, designa altresì il presidente del Collegio dei Revisori.
L’organo di controllo:
– esamina i bilanci preventive e consuntivi, redigendo, per ciascuno di essi, una
Relazione;
– compie le verifiche necessarie per accertare il regolare andamento della gestione finanziaria ed amministrativa della Fondazione;
– esercita la vigilanza sulla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, sull’osservanza della legge, dello Statuto e dei Regolamenti;
– riferisce periodicamente i risultati dei controlli eseguiti.
L’organo di controllo partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione indette per la discussione ed approvazione dei bilanci e hanno facoltà di partecipare alle altre riunioni del Consiglio di Amministrazione.

A tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, ai componenti del Comitato Scientifico, al Collegio dei Revisori, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute, può essere assegnato un compenso.
Al Direttore, se nominato, spetta una retribuzione o un compenso secondo le forme contrattuali o di collaborazione che si riterranno di adottare.
Il compenso dovuto al Direttore ed al Collegio dei Revisori è determinato dal Consiglio di Amministrazione.
La misura dell’indennità di carica dei membri del Consiglio di Amministrazione è
determinata dell’Ente Fondatore.
Il compenso spettante ai componenti del Comitato Scientifico è determinato dall’Ente Fondatore.

Presso la Fondazione è istituito l’Albo dei Soci benemeriti nel quale vengono iscritti, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, gli Enti pubblici e privati, nonché le persone fisiche che abbiano contribuito al perseguimento dei fini statutari.

La Fondazione è sottoposta alla vigilanza delle Autorità competenti.

La Fondazione si scioglie nei casi previsti dalla legge.
Verificandosi una causa di scioglimento, viene nominato un Liquidatore, designato dal Fondatore, cui sono conferiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, necessari per la liquidazione. In caso di residui attivi, questi verranno devoluti al Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati.

Per tutto quanto non disposto nel presente Statuto e nell’atto costitutivo si applicano le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.