Normativa

La formazione professionale continua per gli iscritti all’albo dei periti industriali e dei periti industriali laureati è stata introdotta con al riforma delle professioni (Dpr 137/12) che ha fissato l’obbligo “per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali”.

Sulla base di questi principi il Consiglio nazionale ha emanato un regolamento, approvato dal ministero della giustizia e quindi pubblicato sul bollettino ufficiale dello stesso dicastero il 31 dicembre 2013, e poi successive linee guida in applicazione dello stesso.

Il regolamento stabilisce la natura e le caratteristiche della formazione, le funzioni e i compiti del Consiglio nazionale rispetto a quelli degli ordini territoriali e gli eventi validi ai fini dell’assolvimento dell’obbligo.

Il regolamento fissa anche i contorni del limite formativo stabilendo che “il perito industriale deve garantire un impegno formativo all’interno dell’arco temporale, stabilito in 5 anni, tale da acquisire complessivamente 120 Cfp (crediti formativi professionali).

Il regolamento sulla formazione continua è stata aggiornato da un nuovo dispositivo pubblicato sul Bollettino ufficiale del ministero della giustizia (n. 13 del 15 luglio 2016), ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2017. Questo si applicherà al quinquennio formativo 2014 – 2019.