Domande Frequenti

Il mancato rispetto dell’impegno minimo annuo non dà luogo all’azione disciplinare (pur costituendo una violazione regolamentare), che è invece intrapresa per l’inadempienza verificata al compimento del quinquennio (120 CFP).

Il Consiglio territoriale dell’Ordine intraprende l’azione disciplinare (deferimento al Consiglio di Disciplina) solo dopo aver convocato l’iscritto inadempiente per definire un programma di attività da portare a termine entro 6 mesi dalla data di convocazione.

No. Per i nuovi iscritti all’albo l’obbligo formativo annuale decorre dal primo gennaio dell’anno successivo a quello d’iscrizione. Tale previsione non è applicabile in caso di cancellazione e successiva reiscrizione (Art. 8, comma 4 del Regolamento sulla formazione continua).

In caso di reiscrizione si deve tener conto dell’intero debito formativo, indipendentemente dal momento della reiscrizione.

La sospensione per morosità e le successive reintegrazioni non incidono sul debito formativo che resta di 120 CFP in 5 anni.

Possono essere computati  per la richiesta formativa del primo quinquennio solo  i CFP attribuiti nel corso del 2013 relativi alla formazione di mantenimento delle abilitazioni speciali.

Ogni Perito Industriale può usufruire della formazione erogata dagli Organismi Territoriali dell’Ordine senza limite territoriale, purché la formazione sia effettuata in ottemperanza di quanto previsto dal regolamento e dalle linee guida per la formazione continua. Vale a dire che gli iscritti possono partecipare anche ad eventi formativi accreditati da altri Collegi, oltre naturalmente al proprio. In questi casi si precisa che resta in capo al Collegio erogatore dell’attività formativa, l’onere di trasmettere al Collegio di appartenenza dell’iscritto, la comunicazione della partecipazione al corso ai fini  dell’attribuzione del CFP.

Un Perito iscritto all’Albo dipendente, sia pubblico che privato, deve conseguire i CFP anche se non firma ma comunque svolge attività professionale. La formazione del Perito Industriale in servizio presso Aziende o Enti  può essere riconosciuta anche se eseguita da Ente formatore non accreditato. I CFP sono stabiliti dal Collegio di appartenenza del Perito Industriale contemperando l’attribuzione dei crediti dell’ente formatore al sistema di attribuzione previsto dalle Linee Guida.

Secondo l’art.9, comma 2 del Regolamento sulla formazione continua  “é obbligo del professionista di presentare all’organismo territoriale dell’ordine competente per territorio, tutta la documentazione inerente la formazione non oltre 90 giorni dal termine dell’evento di formazione. La documentazione dovrà essere prodotta in originale o in copia conforme. L’organismo territoriale dell’ordine può comunque richiedere eventuali integrazioni.”  Per norma generale questo tipo di documentazione può essere anche autocertificata dall’interessato.

Glossario

Si intende ogni attività organizzata o erogata nell’ambito del sistema dell’ordine, al fine di assicurare l’aggiornamento e l’implementazione della formazione tecnico-professionale dei professionisti e degli iscritti all’albo.

È l’atto formale mediante il quale si riconosce a soggetti diversi dagli organismi territoriali dell’ordine la possibilità di realizzare attività formative, acquisito il parere vincolante del Ministro Vigilante.

Unità di misura della rilevanza dell’azione/dell’evento formativo in relazione alla conoscenza, alla competenza e all’aggiornamento che lo stesso consente di acquisire.

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Conoscenze e tecniche operative specifiche di una certa attività professionale e riguardanti in modo specifico un determinato profilo professionale, che il soggetto deve presidiare per agire con “abilità”. Già riconosciute dall’esame di Stato per l’abilitazione della libera professione devono essere mantenute attraverso un percorso formativo e/o professionale riconosciuto. Il risultato del comportamento competente è la prestazione o la performance.

Autorizzazione, a carattere temporale, rilasciata dall’organismo territoriale dell’ordine competente, su richiesta dell’iscritto che viene a trovarsi in situazioni tali da non poter seguire il percorso di formazione continua. Essa deve quindi indicare un inizio ed una fine (previsione) sia nella richiesta che nella autorizzazione.

Attività formativa, il cui contenuto/percorso è riconosciuto nel sistema di formazione continua, idoneo allo sviluppo/mantenimento di competenze tecnico-professionali da parte del professionista ed alla acquisizione di CFP.

Momento di aggiornamento, le cui caratteristiche e finalità sono già descritte alla lettera precedente, che prevede a conclusione un esame od una verifica comunque denominata ed una conseguente certificazione.

Percorso formativo finalizzato all’acquisizione di nuove competenze coerenti con il settore di competenza e l’area di attività professionale, finalizzate o comunque compatibili con l’ampliamento del proprio orizzonte lavorativo.

Momento o percorso di aggiornamento e/o formazione realizzato dal professionista che opera alle dipendenze o comunque in costante e continuo rapporto di collaborazione con enti ed istituti pubblici o privati, a seguito di obbligo contrattuale o di esplicita richiesta da parte del datore di lavoro o del committente. Rientra altresì in tale ambito la formazione non obbligatoria ma comunque volontariamente espletata dal professionista.